Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 4.
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La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2.
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dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
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società e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4.
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Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione
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dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n
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codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge
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del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne
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I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle
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modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in
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indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.
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Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha
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) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio; c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati; d) le cessioni di cui al n. 4
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I contribuenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, tranne quelli indicati nel quarto comma dello stesso articolo e quelli che esercitano
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danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4
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esclusi i prestiti obbligazionari; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 5) le cessioni di
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indicati nell'art. 4; b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto dei produttori soci, anche
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persone; 4) per le prestazioni alberghiere; 5) per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma
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, purché regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le
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notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o
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determinazione della base imponibile ai sensi degli articoli 13, 14 e 15; 4) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni
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esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa; 5) la
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pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2, per quelle di cui al n. 6 dello
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I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice
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-letto, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi
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globalmente, nell'ultimo giorno di ogni mese, l'ammontare di quelli non ancora riscossi; 4) le dichiarazioni e i versamenti previsti nell'art. 27 devono
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e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
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detraibile stabilita con il decreto ministeriale; 4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili
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il servizio telegrafico nazionale; 3) i servizi di riscossione dei tributi, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni; 4) le operazioni di credito
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di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni; 4) la tassa di radiodiffusione sugli